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Cambio di Residenza

Dal 9 maggio 2012 entra in vigore la nuova disciplina prevista dall'art. 5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35.
Quando un nucleo familiare si trasferisce da un comune a un altro comune italiano o dall'estero o quando ha cambiato abitazione deve dichiarare il nuovo indirizzo all´Ufficio Anagrafe nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti utilizzando una modulistica conforme a quella pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'Interno.

 

Presentazione della domanda


La domanda deve essere presentata compilando l’apposita modulistica:

 

 

E' possibile presentare la domanda attraverso una delle seguenti modalità:

  • di persona esclusivamente allo sportello anagrafico di CALOVETO
  • di persona agli sportelli anagrafici del comune solo per il cambio di indirizzo all'interno del comune di CALOVETO
  • per raccomandata da spedire al seguente indirizzo: Ufficio Anagrafe - Comune di Caloveto - Piazza dei Caduti, 24  87060 Caloveto
  • per fax da inviare al n 0983-63900
  • per via telematica (specificando nell’oggetto "iscrizione anagrafica"), al seguente indirizzo di Posta Elettronica Cartificata: demografici.caloveto@asmepec.it

La dichiarazione può essere resa da un qualsiasi componente del nucleo familiare, purché maggiorenne.
I componenti maggiorenni del nucleo familiare devono comunque sottoscrivere il modulo di richiesta.
La persona che richiede il trasferimento di residenza o il cambiamento di indirizzo deve compilare chiaramente e completamente tutti i campi del Modulo obbligatori contrassegnati da un asterisco *. In caso contrario la domanda è IRRICEVIBILE


Nel Modulo occorre indicare chiaramente:


•  i dati anagrafici di tutti i componenti del nucleo familiare;
•  il Comune o lo Stato estero da cui provengono;
•  l´indirizzo esatto e completo del numero civico e del numero interno dell´abitazione;
• in caso di coabitazione, il nominativo di chi già occupa l´appartamento, al quale il Comune trasmetterà un avvio di procedimento della richiesta di residenza presso la sua abitazione


Documentazione da allegare:


• Documento d'identità in corso di validità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente;
• Per i cittadini extracomunitari è necessario il passaporto o documento equipollente e la documentazione indicata nell'allegato A);
• I cittadini comunitari dovranno presentare documento di riconoscimento e la documentazione prevista dalla normativa a seconda del titolo in base al quale effettuano la richiesta (lavoro subordinato, motivi di studio, ricongiungimento familiare) e indicata nell'allegato B). Modalità di trasmissione della richiesta di cambio e di residenza e indirizzo
• I cittadini potranno presentare tutte le dichiarazioni anagrafiche (cambio di residenza con provenienza da altro comune o dall'estero, cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune) non solo allo sportello Com_Unico, ma anche per raccomandata, per fax o per via telematica.
   

La trasmissione telematica e' consentita mediante una delle seguenti modalità:


• sottoscrizione del dichiarante con firma digitale
• identificazione del dichiarante attraverso carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi
• trasmissione attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante
• acquisizione mediante scanner di copia della dichiarazione - debitamente compilata e firmata - e di copia del documento d'identità del dichiarante e trasmissione tramite posta elettronica semplice.

Procedimento di cambio di residenza

Fermo restando che la decorrenza giuridica del cambio di residenza decorre dalla data di presentazione della dichiarazione, entro i due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni "documentate".
Tutte le normali certificazioni potranno essere rilasciate solo ed esclusivamente a seguito della cancellazione e della verifica dei dati dichiarati da parte del comune di provenienza entro gli ulteriori e successivi 5 giorni lavorativi.
Il Comune entro 45 giorni dalla dichiarazione procede all'accertamento dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione anagrafica: accertamento da parte della Polizia Municipale attestante la sussistenza della situazione di fatto e cioè che il soggetto interessato abbia effettivamente stabilito la sua dimora abituale nel Comune di Caloveto
e all´indirizzo dichiarato.
Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, art. 20 legge 241/1990).
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dei benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.

 

Responsabile del Procedimento

Rag.ra Maria Simone

Comune di Caloveto

Piazza dei Caduti, 24 - 87060 Caloveto (CS)

Tel. 0983/63005 - Fax: 0983/63900

P. IVA 00892760786

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